Proteggere la natura e il paesaggio
(Iniziativa popolare federale)
L’iniziativa biodiversità assicura sufficienti spazi e mezzi finanziari per la nostra natura e sancisce a livello costituzionale una migliore protezione del paesaggio e del patrimonio culturale.
La natura, il paesaggio e il patrimonio culturale della Svizzera versano in cattive condizioni. Oltre un terzo di tutte le specie animali e vegetali sono minacciate. La scomparsa degli insetti ne è un segnale d’allarme inequivocabile. Eppure le autorità e i politici continuano a favorire interessi utilitaristici a breve termine a scapito della protezione della natura e del paesaggio. Spariscono così superfici di grande valore, spazi vitali che sarebbero indispensabili per le specie a rischio di estinzione. La Svizzera investe troppo poco nella preservazione della natura, base della nostra propria esistenza. Questo non è ammissibile.
Gli argomenti principali...
Sancisce l’obbligo costituzionale di proteggere la biodiversità, il paesaggio e il patrimonio culturale.
Preserva quanto è già protetto e assicura la salvaguardia di quanto non è incluso negli oggetti protetti.
Rivendica superfici e mezzi finanziari necessari per la biodiversità.
Argomenti, domande e risposte, miti
Gli Svizzeri passano volentieri il loro tempo circondati dal superbo scenario naturale del paese. E numerosi turisti ne sono attratti ogni anno. Una natura intatta e paesaggi liberi da costruzioni sono dunque elementi importanti della nostra identità culturale, fonte di benessere e parte del capitale economico della Svizzera.
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 78a Paesaggio e biodiversità
1 A complemento dell’articolo 78, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell’ambito delle loro competenze, affinché:
a. siano preservati i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione;
b. la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico siano tutelati anche al di fuori degli oggetti protetti;
c. siano messi a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.
2 Sentiti i Cantoni, la Confederazione designa gli oggetti protetti d’importanza nazionale. I Cantoni designano gli oggetti protetti d’importanza cantonale.
3 Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza nazionale; gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni devono essere giustificati da interessi preponderanti d’importanza cantonale o nazionale. L’essenza dei valori protetti dev’essere conservata intatta. Alla protezione delle paludi e dei paesaggi palustri si applica l’articolo 78 capoverso 5.
4 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 78a (Paesaggio e biodiversità)
Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 78a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Pubblicata nel Foglio federale il 26.03.2019
Termine della raccolta delle firme: 07.12.2020
L'iniziativa è stata lanciata dai seguenti membri del comitato (cognome in ordine alfabetico):
Fluri Kurt, Solothurn
(Web-Seite)
Haus Maja, Solothurn
(Web-Seite)
Killias Martin, Lenzburg
(Web-Seite)
Leugger-Eggimann Urs, Arlesheim
(Web-Seite)
Marendaz Guignet Evelyne, Cully
(Web-Seite)
Müller Werner, Schöfflisdorf
(Web-Seite)
Oberer Suzanne, Liestal
(Web-Seite)
Pearson Perret Sarah, Neuchâtel
(Web-Seite)
Rausch Heribert, Erlenbach
(Web-Seite)
Riva Enrico, Bern
(Web-Seite)
Rodewald Raimund, Biel
(Web-Seite)
Schmid Adrian, Luzern
(Web-Seite)
Schneider Schüttel Ursula, Murten
(Web-Seite)
Seidl Irmengard, Zürich
(Web-Seite)