Für faire
Prämien
«Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale»
(Iniziativa popolare federale)
Wir sammeln Unterschriften, ...
weil die Kantonen die Freiheit erhalten sollen, kantonale Einrichtungen für Krankenkassen einzuführen..
weil die Initiative der sogenannten «Jagd auf gute Risiken» ein Ende setzt.
weil die Reserven aller Versicherer zusammengelegt und halbiert werden können, kommt ein ev. Überschuss in den ersten Jahren den Versicherten zugute.
Fragen und Antworten
Allen Kantonen die Freiheit geben, kantonale Einrichtungen für Krankenkassen einzuführen.
Initiativtext
DLa Costituzione federale[1] è modificata come segue:
Art. 117 cpv. 3-5
3 I Cantoni possono, in via legislativa, creare un'istituzione cantonale o intercantonale incaricata di adempiere i compiti elencati qui di seguito nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:
a. fissare e riscuotere i premi;
b. finanziare i costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
c. acquistare e controllare l’esecuzione dei compiti amministrativi delegati agli assicuratori autorizzati a praticare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
d. contribuire a finanziare programmi di prevenzione e promozione della salute.
4 I Cantoni sono garanti dell'indipendenza dell’istituzione cantonale o intercantonale e la dotano di un organo direttivo nel quale devono essere rappresentati in particolare i fornitori di prestazioni e gli assicurati.
5 I Cantoni sono garanti del finanziamento e del funzionamento dell’istituzione nonché dell’esecuzione dei compiti amministrativi di cui al capoverso 3 lettera c.
Art. 197 n. 12[2]
12. Disposizione transitoria dell'art.117 cpv. 3–5 (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie)
1 Dall'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3–5, ogni Cantone può esercitare la propria competenza di creare un’istituzione ai sensi delle disposizioni citate. In questo caso stabilisce l’importo delle riserve, proporzionali al numero di assicurati sul suo territorio, per ogni assicuratore che eserciti l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o l’abbia esercitata durante i cinque anni precedenti. Gli assicuratori in questione collaborano a stabilire l'importo delle riserve.
2 Entro due anni dall'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3–5, la Confederazione disciplina le modalità di trasferimento delle riserve di cui al capoverso 1 alle istituzioni cantonali o intercantonali.