No all’allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull’allevamento intensivo)'
(Iniziativa popolare federale)
L’allevamento intensivo contribuisce al surriscaldamento globale, intensifica il problema della scarsità d’acqua e della fame nel mondo, causa la resistenza agli antibiotici e non rispetta la tutela degli animali. L’iniziativa “No all’allevamento intensivo in Svizzera”, che è stata lanciata il 12 giugno 2018, mira a eliminare le pratiche industriali che incrementano le suddette problematiche una volta per tutte. Numerose organizzazioni e persone provenienti da diversi settori hanno già aderito alle richieste dell’iniziativa supportando la causa. Insieme ci impegniamo ora a raccogliere le 100’000 firme necessarie.
Gli argomenti principali...
L’allevamento intensivo utilizza le risorse della terra in modo inefficiente, inquinando ulteriormente l’acqua e l’atmosfera. Le emissioni di gas serra elevate e la deforestazione di superfici boschive sono corresponsabili del cambiamento climatico.
L’allevamento intensivo causa un’immensa sofferenza agli animali. Al giorno d’oggi è risaputo che gli animali siano esseri capaci di provare dolori ed emozioni. Nell’allevamento intensivo grandi gruppi di animali vengono confinati in spazi stretti, ignorando del tutto i loro bisogni fondamentali.
L'agricoltura industriale può essere dannosa per la salute umana. In Svizzera, agli animali da reddito vengono somministrate quasi 50 tonnellate di antibiotici all'anno. I germi multiresistenti sono diffusi tra gli animali e possono essere pericolosi anche per l'uomo.
Argomenti, domande e risposte, miti
L’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Food and Agriculture Organisation, FAO) stima che l’allevamento intensivo sia responsabile del 14,5% delle emissioni mondiali di gas serra. Ciò significherebbe un maggiore impatto dell’intero sistema mondiale dei trasporti.
L’emissione del metano, gas serra che viene prodotto tramite i processi di digestione dei ruminanti come mucche capre e pecore, è particolarmente rilevante. Da un lato il metano è responsabile della metà delle emissioni provocate dall’allevamento intensivo. Dall’altro il suo effetto riscaldante è 25 volte più forte di quello dell’anidride carbonica (CO2). Per ridurre gli effetti spiacevoli del surriscaldamento globale, bisognerebbe dimezzare l’emissione di gas serra (anno di riferimento: 2000) entro il 2050. La diminuzione dell’allevamento di bestiame a scopo industriale e un aumento del consumo di cibi di origine vegetale porterebbe un notevole contributo al raggiungimento di questo obiettivo. Secondo i ricercatori dell’ETH (politecnico federale di Zurigo), il più potente provvedimento per la riduzione delle emissioni di gas serra provenienti dall’industria dei cibi animali sarebbe la diminuzione del numero di animali allevati.
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 80a Detenzione di animali a scopo agricolo
1 La Confederazione tutela la dignità dell’animale nell’ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell’animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.
2 L’allevamento intensivo consiste nell’allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell’ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.
3 La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell’animale, l’accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.
4 La Confederazione emana prescrizioni sull’importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo)
1 Le disposizioni d’esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l’articolo 80a possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.
2 La legislazione d’esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell’animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 20183.
3 Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 80a la legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
3 Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1° gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.bio-suisse.ch.
Pubblicata nel Foglio federale il; 12.12.2019
Riuscita dell'iniziativa: 15.10.2019
Termine della raccolta delle firme: 05.11.2021
L'iniziativa è stata lanciata dai seguenti membri del comitato (cognome in ordine alfabetico):
Brunner Gabrielle, Basel
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Erig Noëmi, Zürich
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Frei Marcela, Waldkirch
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Girod Bastien, Zürich
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Graber Nadja, Basel
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Gröbly Thomas, Baden
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Heiligtag Sarah, Egg
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Hofer Verena, Nürensdorf
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Hoppen Philipp, Bern
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Huber Hans-Ulrich, Altikon
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Labhardt Pablo, Zürich
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Mändli Ivo, Zürich
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Marmy Adrian, Basel
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Müller Céline, Luzern
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Neuburger Raphael, Zürich
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Rösner Kim, Zürich
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Ryf Philipp, Zürich
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Salzgeber Valentin, Basel
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Schneider Meret, Uster
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Stadelmann Mike, Zürich
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Stoykova Katerina, Zürich
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Truffer Fabien, Vevey
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Walther Reto, Zürich
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Weber Vera, Bern
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Wenk Yasmine, Schmerikon
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Wild Markus, Zeglingen
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