«Per la libertà e l'integrità fisica (STOP all'obbligo di Vaccinazione)»
Iniziativa popolare federale
Lo "STOP all'obbligo di Vaccinazione" richiede nella costituzione il diritto fondamentale che ogni persona abbia la libertà di decidere autonomamente se farsi vaccinare o rifiutare di farsi vaccinare, senza dover pagare una multa o subire svantaggi sociali o professionali.
Le persone che esprimono riserve sui vaccini non sono nemiche della scienza e della salute. Sono la loro coscienza e la forza motrice del progresso.
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Gli argomenti principali...
Il rifiuto di una vaccinazione è un diritto fondamentale all'integrità fisica.
I vaccini genetici non sono testati per i loro effetti collaterali a lungo termine e sono giustamente considerati pericolosi da molte persone.
Il beneficio di una vaccinazione è una questione di fede, che ci si creda o meno.
Gli affari o la politica non devono mai decidere cosa deve essere iniettato nel nostro corpo.
Una persona vaccinata sarà, si spera, immune alla malattia. Una persona non vaccinata non può più infettarla.
Il vaccino genetico è classificato da molti scienziati e medici come potenziale cancerogeno.
Argomenti, domande e risposte, miti
L'articolo 10 della Costituzione svizzera stabilisce che ogni persona ha diritto all'integrità fisica.
Tutto ciò che viene iniettato o modificato per via sottocutanea (dal latino sub per "sotto" e cutis per "pelle") è regolato da questo principio nella misura in cui l'intervento sottocutaneo può essere rifiutato. Tuttavia, il principio non regola cosa succede se il rifiuto impone altre restrizioni.
Al fine di garantire che le persone che rifiutano un'operazione sottocutanea in quanto tale non possano essere punite, socialmente o professionalmente discriminate, l'articolo 10 è stato ampliato dal comma 2bis.
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale 1 è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2bis
2bis Gli interventi nell’integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.
Art. 197 n. 12 2
- Disposizione transitoria dell’art.10 cpv. 2bis (Diritto all’integrità fisica e psichica)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 10 capoverso 2bis al più tardi entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Pubblicato nel Foglio federale il 01.12.2020.
Scadenza per la raccolta delle firme: 01.06.2022.