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Iniziativa popolare federale »Fermare gli abusi nell'asilo! (Iniziativa per la protezione delle frontiere)«

'Fermare gli abusi nell'asilo! (Iniziativa per la protezione delle frontiere)'

Iniziativa popolare federale

L’iniziativa popolare federale «Fermare l'abuso del diritto d'asilo! (Iniziativa per la protezione delle frontiere)» mira a combattere gli abusi del diritto d’asilo in Svizzera e a rafforzare la protezione delle frontiere.

Obiettivi principali dell’iniziativa:

1. Nessun asilo per le persone provenienti da Stati terzi sicuri

Le persone che entrano in Svizzera attraverso Stati terzi sicuri, come l’Italia o l’Austria, per chiedere asilo, non potranno né entrare né ottenere lo status di rifugiato.

2. Limitazione del numero di concessioni di asilo

Verrà introdotto un limite massimo annuale di 5’000 concessioni di asilo.

3. Abolizione dell’ammissione provvisoria

Le persone la cui richiesta di asilo è stata respinta non beneficeranno più di un’ammissione provvisoria né avranno il diritto di soggiornare in Svizzera.

4. Controlli sistematici alle frontiere

Tutte le persone in ingresso in Svizzera saranno sottoposte a controlli sistematici. L’ingresso sarà consentito solo a chi possiede un titolo di soggiorno valido o un altro documento di viaggio in regola.

L’iniziativa popolare federale «Fermare l’abuso del diritto d’asilo! (Iniziativa per la protezione delle frontiere)» propone una politica d’asilo restrittiva volta a limitare drasticamente l’arrivo di richiedenti asilo in Svizzera. Essa prevede che le persone provenienti da Stati terzi sicuri non possano più ottenere lo status di rifugiato, l’introduzione di controlli sistematici alle frontiere e l’abolizione dell’ammissione provvisoria. Inoltre, un tetto massimo annuale di 5’000 concessioni di asilo dovrebbe ridurre ulteriormente il sistema d’asilo.

Riduzione degli abusi del diritto d’asilo 📉

  • L’iniziativa mira a impedire che persone provenienti da Stati terzi sicuri (es. Italia, Austria) presentino domanda di asilo in Svizzera pur avendo già trovato protezione altrove.
  • Questo permetterebbe di dare priorità ai veri rifugiati e di limitare la migrazione a fini economici.

Alleggerimento del sistema d’asilo e dell’assistenza sociale 📊

  • Una limitazione a 5’000 concessioni di asilo all’anno ridurrebbe i costi per l’alloggio, le prestazioni sociali e le misure di integrazione.
  • I cantoni e i comuni ne trarrebbero beneficio dal punto di vista finanziario.

Migliore controllo della migrazione 🚧

  • Controlli sistematici alle frontiere renderebbero più difficili gli ingressi illegali in Svizzera.
  • Regole più rigide impedirebbero l’entrata a persone senza documenti validi o senza diritto alla protezione.

Maggiore sicurezza 🚨

  • I sostenitori ritengono che un controllo più efficace delle frontiere ridurrebbe il rischio di attività illegali.
  • Considerano questa misura un modo per contrastare la criminalità e la formazione di società parallele.

Meno pressione su infrastrutture e mercato immobiliare 🌍

  • Una limitazione del numero di concessioni di asilo ridurrebbe la pressione sul mercato immobiliare, sul sistema educativo e sul settore sanitario.

Violazione degli accordi internazionali ⚖️

  • L’iniziativa è in contrasto con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e con il principio di non respingimento, che vieta di rimandare i richiedenti asilo in Paesi dove potrebbero essere perseguitati.
  • La Svizzera violerebbe i suoi obblighi internazionali, in particolare l’Accordo di Dublino, che regola la gestione delle domande d’asilo in Europa.

Abolizione del diritto d’asilo individuale ⛔

  • La regola che impedisce di richiedere asilo da uno Stato terzo sicuro restringerebbe drasticamente il diritto d’asilo in Svizzera.
  • Le persone in grave difficoltà avrebbero pochissime possibilità di ottenere protezione.

Disumanità e mancanza di solidarietà 🤝

  • Molti richiedenti asilo fuggono da zone di guerra o di crisi (es. Siria, Afghanistan, Ucraina) e non avrebbero quasi più vie legali per entrare in Svizzera.
  • L’iniziativa potrebbe portare la Svizzera a sottrarsi alle sue responsabilità umanitarie e a concedere meno protezione ai rifugiati.

Fattibilità pratica incerta ❓

  • Controlli sistematici alle frontiere sono difficili da attuare per un Paese membro dello spazio Schengen e potrebbero causare problemi nei rapporti con l’UE.
  • Il tetto massimo di 5’000 concessioni di asilo all’anno è arbitrario e insufficiente in tempi di crisi umanitaria.

Rischi per l’integrazione e l’economia 💼

  • Una politica d’asilo più restrittiva potrebbe impedire l’arrivo di persone in grado di contribuire al mercato del lavoro svizzero.
  • In passato, molti rifugiati riconosciuti hanno trovato un impiego e si sono integrati con successo in Svizzera.

Danno all’immagine umanitaria della Svizzera 🌍

  • La Svizzera ha una lunga tradizione di neutralità e impegno umanitario. Una politica d’asilo così rigida potrebbe danneggiare la sua reputazione internazionale.
  • Chiese, organizzazioni umanitarie e ONG criticano l’iniziativa perché contraria ai valori umanitari della Svizzera.

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 57a Protezione delle frontiere nazionali
1 I valichi di frontiera svizzeri sono presidiati e le frontiere nazionali svizzere sono sorvegliate. Le persone che entrano in Svizzera sono controllate sistematicamente. I controlli delle persone al passaggio del confine possono essere effettuati fisicamente o elettronicamente. Per gli Svizzeri, per i cittadini esteri in possesso di un titolo di soggiorno svizzero valido della durata di almeno un anno e per i frontalieri che attraversano regolarmente le frontiere nazionali vanno previste procedure semplificate.
2 Il legislatore può prevedere che determinati gruppi di persone siano tenuti a notificare l’entrata in Svizzera, in particolare i cittadini originari di Stati con un numero elevato di cittadini che soggiornano illegalmente in Svizzera. A tale scopo la Confederazione e i Cantoni registrano il numero di persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera e la loro origine.
3 L’entrata in Svizzera è negata alle persone prive di titolo di soggiorno valido o di un altro permesso di entrata.
4 L’entrata in Svizzera e l’asilo sono negati alle persone che entrano in Svizzera da uno Stato terzo sicuro allo scopo di presentare una domanda di asilo. L’ammissione provvisoria è esclusa. Tale disposizione non si applica ai cittadini degli Stati limitrofi.
5 Per le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro etnia, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per le loro opinioni politiche o che hanno un fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, il Consiglio federale può stabilire un contingente di concessione d’asilo annuale ai sensi dell’articolo 121a capoverso 2, pari al massimo a 5000 persone.
6 Non appena hanno notizia di persone che soggiornano in Svizzera senza titolo di soggiorno valido o senza un altro permesso d’entrata, le autorità e gli enti di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le notificano immediatamente alla Confederazione. In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione assicura che le persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera lascino il Paese entro 90 giorni al massimo. Scaduto tale termine, è esclusa l’affiliazione a un’assicurazione sociale svizzera, in particolare all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, o all’assicurazione invalidità, e a un’assicurazione malattie; sono fatte salve le convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
7 Scaduto il termine di cui al capoverso 6, i contratti di lavoro tra i datori di lavoro e le persone prive di titolo di soggiorno valido sono nulli e in particolare non conferiscono il diritto a percepire un salario o qualsiasi altro tipo di indennità; la legge sanziona penalmente le infrazioni.

Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria dell’art. 57a (Protezione delle frontiere nazionali)
1 Dopo l’accettazione dell’articolo 57a da parte del Popolo e dei Cantoni, non viene più concessa l’ammissione provvisoria e non vengono rilasciati nuovi permessi per persone ammesse provvisoriamente.
2 Se ritiene che l’articolo 57a sia incompatibile con un accordo internazionale, il Consiglio federale rinegozia le relative disposizioni dell’accordo. Se ciò non avviene entro 18 mesi dall’accettazione dell’articolo 57a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Svizzera denuncia l’accordo non appena possibile.
3 Fino all’entrata in vigore delle necessarie disposizioni legislative, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le relative disposizioni d’esecuzione entro due anni dall’accettazione dell’articolo 57a da parte del Popolo e dei Cantoni. Del rimanente l’articolo 57è direttamente applicabile a partire dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Questa iniziativa è stata lanciata dai seguenti membri del comitato (in ordine alfabetico per cognome):

Es wurden keine Mitglieder des Initiativkomitees gefunden.

Questo referendum è sostenuto dalle seguenti organizzazioni:

Media

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