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Iniziativa popolare federale »Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)«

'Per una tutela efficace dei diritti costituzionali (Iniziativa per la sovranità)'

Iniziativa popolare federale

L'Iniziativa per la Sovranità è stata avviata da diversi attori politici e organizzazioni per proteggere l’indipendenza e la libertà decisionale della Svizzera. Le principali ragioni per il lancio di questa iniziativa sono:

1. Protezione della democrazia diretta 🇨🇭

Gli iniziatori vogliono garantire che la popolazione svizzera abbia sempre l’ultima parola sulle decisioni politiche più importanti.

Essi vedono l’influenza crescente delle istituzioni internazionali o di sistemi giuridici stranieri come una minaccia alla sovranità svizzera.

2. Difesa dal diritto straniero e dagli accordi internazionali ⚖️

L’iniziativa si oppone spesso all’adozione automatica del diritto dell’UE o di trattati internazionali che potrebbero influenzare la legislazione nazionale.

I critici sostengono che gli accordi sovranazionali erodano la democrazia diretta.

3. Protezione della neutralità 🕊️

La Svizzera deve rimanere indipendente e non essere costretta a decisioni politiche o militari a causa di obblighi internazionali.

Ciò riguarda, tra le altre cose, accordi che richiedono una maggiore integrazione politica o economica con l’UE.

4. Controllo sulle leggi nazionali e sulla migrazione 🏛️

Alcuni sostenitori vedono negli accordi internazionali delle restrizioni alla politica migratoria ed economica della Svizzera.

Vogliono evitare che regolamenti esterni prevalgano sulla legislazione svizzera.

5. Contro l’abbandono progressivo dell’indipendenza 🚫

Gli iniziatori temono che la Svizzera si adegui sempre più a sistemi stranieri senza il consenso popolare.

L’Iniziativa per la Sovranità mira a fermare questo processo e a garantire l’indipendenza della Svizzera.

Rafforzamento dell’autonomia decisionale nazionale 🏛️

  • Creazione indipendente di leggi e regolamenti senza influenze straniere.
  • Evitare l’adozione automatica del diritto internazionale.

Protezione dall’influenza esterna 🚫

  • Nessuna dipendenza da organizzazioni sovranazionali (es. UE, ONU).
  • La democrazia diretta rimane intatta, senza obblighi esterni.

Promozione dell’indipendenza e della neutralità 🇨🇭

  • Salvaguardia della tradizionale neutralità svizzera.
  • Nessuna pressione per aderire ad alleanze o obblighi internazionali.

Controllo su migrazione e politica economica 📊

  • Possibilità di decidere autonomamente su migrazione, accordi commerciali e cooperazione economica.
  • Nessun vincolo automatico alle normative o agli accordi dell’UE.

Rischio di isolamento internazionale 🌍

  • Peggioramento delle relazioni con i partner commerciali o con le organizzazioni internazionali.
  • Potenziali svantaggi economici dovuti a una cooperazione più difficile.

Meno influenza nelle decisioni globali ⚖️

  • Nessun diritto di partecipazione nelle organizzazioni internazionali o nei trattati.
  • La Svizzera potrebbe essere percepita come un partner non cooperativo.

Accesso più difficile ai mercati e alle collaborazioni 📉

  • Difficoltà nella negoziazione di accordi commerciali.
  • Restrizioni per le aziende svizzere che operano a livello internazionale.

Incertezza giuridica per imprese e cittadini ⚠️

  • Maggiore complessità legale se il diritto internazionale non viene più adottato.
  • Le aziende svizzere dovrebbero adattarsi a diverse norme nazionali e internazionali.

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 54a[2] Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale

1 La Svizzera non assume obblighi di diritto internazionale che, in forza della loro applicabilità diretta o della necessaria trasposizione nel diritto interno, impongano alle autorità legislative, alle autorità incaricate dell’applicazione del diritto o alle autorità giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni di intervenire nella sfera di protezione dei diritti fondamentali o degli altri diritti costituzionali di persone fisiche o giuridiche, in particolare per mezzo di norme di carattere preventivo o repressivo riguardanti la sicurezza, l’economia, la sanità o l’ambiente.

2 La Svizzera non assume inoltre obblighi di diritto internazionale che impongano direttamente o indirettamente alle autorità amministrative o giudiziarie svizzere di attenersi all’applicazione del diritto o alla giurisprudenza di autorità o tribunali stranieri, internazionali o sopranazionali, eccezion fatta per la Corte internazionale di Giustizia e la Corte penale internazionale, o di assoggettarsi a un tribunale arbitrale.

3 Se un obbligo di diritto internazionale contraddice al capoverso 1 o 2 o tale contraddizione insorge successivamente, sono adottate tutte le contromisure necessarie, optando comunque per quelle meno incisive. Laddove possibile, la Svizzera formula riserve riguardo a singole disposizioni, così da escluderne o limitarne l’applicazione oppure modificarne il contenuto. Se nel caso concreto non sono ammesse siffatte riserve, la Svizzera denuncia senza indugio il trattato internazionale da cui deriva l’obbligo in questione o recede dall’organizzazione internazionale o dalla comunità sopranazionale interessata.

4 I capoversi 1–3 non sono applicabili a:

a. la Convenzione del 4 novembre 1950[3] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

b. i trattati internazionali in materia di diritto internazionale privato, compreso il diritto processuale civile;

c. i trattati internazionali di assistenza giudiziaria in materia civile e penale;

d. i trattati internazionali riguardanti il traffico aereo, stradale, ferroviario o navale, il libero scambio, il diritto d’asilo, il diritto fiscale e il diritto doganale;

e. le sanzioni di carattere non militare delle Nazioni Unite; e

f. le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 190 Diritto determinante

1 In quanto il presente articolo non disponga altrimenti, le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione è stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

2Le disposizioni del diritto internazionale che sono ancora in vigore nonostante l’articolo 54a capoversi 1–3 in particolare poiché l’Assemblea federale o il Consiglio federale hanno omesso di adottare le contromisure previste dall’articolo 54a capoverso 3 o si astengono durevolmente dal farlo, non sono prese in considerazione in sede di applicazione del diritto.

3Le autorità incaricate dell’applicazione del diritto esaminano liberamente la conformità dei trattati internazionali di cui all’articolo 54a capoverso 4 ai diritti fondamentali previsti dalla presente Costituzione.

Art. 197 n. 15[4]

15. Disposizione transitoria degli art. 54a (Relazione tra diritto internazionale e sovranità nazionale) e 190 (Diritto determinante)

Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 54a e 190 sono direttamente applicabili alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

[1] RS 101

[2] La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

[3] RS 0.101

[4] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Questa iniziativa è stata lanciata dai seguenti membri del comitato (in ordine alfabetico per cognome):

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Burri Petra

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Bühlmann Roland

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Böni Franz

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Cailler Michelle

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Della Giacoma Mario

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Eugster Marcel

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Glarner Andreas

Nationalrat (SVP) Oberwil Lieli AG

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Grazioli Laura

Landrat (Grüne) Sissach BL

Member Photo

Gut Philipp

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Heggli David

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Joss Karin

Kantonsrat (GL) Dällikon ZH

Member Photo

Müller Barbara

Member Photo

Nemecek Josef

Member Photo

Reimann Lukas

Nationalrat (SVP) Wil SG

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Rimoldi Nicolas A.

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Schwyzer Jérôme

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Straumann Michael

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Terekhov Arthur

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Urs Hans

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Walti Daniel

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Zollinger Markus

Questo referendum è sostenuto dalle seguenti organizzazioni:

MASS-

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