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Iniziativa popolare federale »Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente«

'Iniziativa popolare federale 'Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente'

Iniziativa popolare federale

Il 7 gennaio 2025 è stata ufficialmente lanciata l’iniziativa popolare federale « Per grandi imprese responsabili – per la protezione dell’uomo e dell’ambiente ». L’iniziativa mira a obbligare le grandi imprese svizzere a rispettare i diritti umani, a conformarsi agli standard ambientali e a ridurre le loro emissioni nocive in tutto il mondo. Gli obblighi proposti sono strettamente allineati agli standard internazionali e alle nuove normative dell’Unione Europea. L’iniziativa si rivolge alle grandi imprese con sede in Svizzera che impiegano almeno 1.000 collaboratori e realizzano un fatturato annuo di almeno 450 milioni di franchi svizzeri. I settori particolarmente a rischio, come quello delle materie prime, saranno inclusi anche se non raggiungono queste soglie.

Obiettivi principali dell’iniziativa:

1. Obblighi di dovuta diligenza

Le imprese saranno obbligate a individuare i rischi per i diritti umani e per l’ambiente legati alle loro attività e alle loro relazioni commerciali, adottare misure adeguate per prevenire le violazioni e rendere pubblici i loro rapporti.

2. Responsabilità in caso di violazioni

Le imprese saranno ritenute responsabili dei danni causati dalla violazione degli standard internazionali sui diritti umani e sull’ambiente, in particolare se non avranno rispettato i loro obblighi di dovuta diligenza.

Queste misure mirano a garantire che le grandi imprese svizzere operino in modo responsabile a livello globale e contribuiscano alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente.

Responsabilità per i diritti umani e l’ambiente

  • Le grandi imprese svizzere devono essere obbligate a rispettare i diritti umani e gli standard ambientali in tutto il mondo.

Obblighi di dovuta diligenza

  • Le imprese devono identificare i rischi per i diritti umani e per l’ambiente derivanti dalle loro attività e dalle loro relazioni commerciali, adottare misure adeguate per prevenirne le violazioni e rendere pubblici i loro rapporti.

Responsabilità in caso di violazioni

  • Le imprese devono essere ritenute responsabili per i danni causati dalla violazione di standard internazionali sui diritti umani e sulla tutela dell’ambiente, in particolare se non hanno rispettato i loro obblighi di dovuta diligenza.

Prevenzione e accesso alla giustizia

  • Grazie alle norme sulla responsabilità, le imprese saranno incentivate ad adottare misure preventive per evitare violazioni dei diritti umani e danni ambientali. Inoltre, le persone coinvolte potranno chiedere risarcimenti in Svizzera, migliorando così il loro accesso alla giustizia.

Parità di concorrenza

  • Die Initiative sorgt für einen faireren Wettbewerb in der globalen Wirtschaft, da fehlbare Unternehmen leichter sanktioniert werden können.

Isolamento internazionale e svantaggi competitivi

  • L’introduzione delle norme di responsabilità proposte solo in Svizzera potrebbe portare a un isolamento internazionale, svantaggiando le imprese svizzere nella concorrenza globale. Nessun altro paese conosce una regolamentazione della responsabilità così ampia, il che potrebbe indebolire la piazza economica svizzera e mettere a rischio posti di lavoro.

Incertezza giuridica e aumento del rischio di cause legali

  • L’iniziativa potrebbe creare maggiore incertezza giuridica, poiché le aziende potrebbero essere ritenute responsabili per danni causati da società da esse controllate all’estero. Ciò potrebbe portare a un aumento delle cause contro le imprese svizzere, anche se hanno agito con diligenza.

Effetti negativi sui paesi in via di sviluppo

  • A causa del maggiore rischio di azioni legali, le imprese svizzere potrebbero ridurre o interrompere del tutto gli investimenti nei paesi in via di sviluppo, danneggiando le popolazioni locali.

Normative già esistenti

  • Si sostiene che le normative legali esistenti e gli accordi internazionali siano già sufficienti per proteggere i diritti umani e gli standard ambientali, rendendo quindi l’iniziativa superflua.

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 101a Economia responsabile
1 La Confederazione rafforza il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia.
2 A tal fine disciplina gli obblighi delle grandi imprese con sede, amministrazione o stabilimento principali in Svizzera. Può inoltre disciplinare per settore le attività economiche che comportano rischi elevati di pregiudicare i diritti umani e di nuocere all’ambiente.
3 In tale contesto, fondandosi sulle linee guida internazionali e tenendo in considerazione gli sviluppi europei, la Confederazione si attiene ai seguenti principi:
a. le imprese adempiono anche all’estero l'obbligo di diligenza necessario per il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello  internazionale e delle disposizioni internazionali in materia di protezione dell’ambiente; tale obbligo di diligenza si estende  alle relazioni d’affari in base ai rischi;
b. le imprese provvedono affinché la loro attività commerciale sia in linea con l’obiettivo di temperatura convenuto a livello  internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche; a tal fine stabiliscono gli obiettivi e i relativi percorsi  di riduzione per le loro emissioni dirette e indirette di gas serra e li attuano; la legge può prevedere che le imprese a  basse emissioni siano esentate da tali obblighi;
c. in caso di violazione dell’obbligo di diligenza di cui alla lettera a, le imprese rispondono anche per i danni causati dalle  imprese da esse controllate; la legge garantisce una protezione giuridica efficace e prevede in particolare una  regolamentazione adeguata per la presentazione delle prove; le disposizioni emanate in base a questi principi sono  applicabili anche a fattispecie internazionali.
4 Per far rispettare questi obblighi, la Confederazione prevede una vigilanza efficace e indipendente. In caso di violazione di questi obblighi, l’organo incaricato della vigilanza provvede a ripristinare lo stato conforme e può infliggere sanzioni proporzionate, tra cui multe commisurate alla cifra d’affari.
5 La Confederazione adotta misure a sostegno delle imprese soggette agli obblighi di cui al presente articolo e a protezione e sostegno di quelle che possono essere indirettamente interessate da tali obligghi o obblighi simili.

Art. 1972 n. 17
17. Disposizione transitoria dell’art. 101a (Economia responsabile)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 101a entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Qualora non emani tali disposizioni entro questo termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza, che ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate dall’Assemblea federale.

1RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Questa iniziativa è stata lanciata dai seguenti membri del comitato (in ordine alfabetico per cognome):

Member Photo

Bennaïm Yves

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Clavadetscher Reto

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Kogens Ronald

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Kradolfer Jürg

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Liebrand Anian Thomas

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Lohner Gil

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Meisser Luzius

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Nobs Lucas

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Zanganeh Giw

Questo referendum è sostenuto dalle seguenti organizzazioni:

Media

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